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versione per la stampa
| Per
chi utilizza le opere
Se organizzate pubblici spettacoli o intrattenimenti di
qualsiasi tipo che prevedono l’utilizzazione di opere dell’ingegno
protette o se distribuite riproduzioni o prodotti contenenti riproduzioni
di opere, dovete sapere che:
Chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di
qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in
commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette
dalla legge sul diritto d’autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione
da parte dei titolari dei diritti ( legge
22 aprile 1941, n. 633). Per
le opere affidate alla amministrazione della SIAE i permessi, le
autorizzazioni e le licenze vengono rilasciati dalla Societŕ per conto e
nell’interesse dei titolari dei diritti.
Le opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino
al termine di 70 anni dopo la morte dell’ultimo dei coautori.
I compensi richiesti per diritto d’autore non hanno
natura di tassa o di imposta ma costituiscono la retribuzione del lavoro
intellettuale svolto dai creatori delle opere.
L’utilizzazione abusiva delle
opere costituisce reato.
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