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Per chi utilizza le opere

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Per chi utilizza le opere

Se organizzate pubblici spettacoli o intrattenimenti di qualsiasi tipo che prevedono l’utilizzazione di opere dell’ingegno protette o se distribuite riproduzioni o prodotti contenenti riproduzioni di opere, dovete sapere che:

Chiunque utilizzi pubblicamente, nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo o intrattenimento, riproduca e metta in commercio, sia gratuitamente che a pagamento, esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore, deve ottenere la preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti (legge 22 aprile 1941, n. 633). Per le opere affidate alla amministrazione della SIAE i permessi, le autorizzazioni e le licenze vengono rilasciati dalla Societŕ per conto e nell’interesse dei titolari dei diritti.

Le opere dell’ingegno sono protette dalla legge fino al termine di 70 anni dopo la morte dell’ultimo dei coautori.

I compensi richiesti per diritto d’autore non hanno natura di tassa o di imposta ma costituiscono la retribuzione del lavoro intellettuale svolto dai creatori delle opere.

L’utilizzazione abusiva delle opere costituisce reato.

 

 
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